giovedì 22 ottobre 2026

Piano Nazionale di Ripristino e Soluzioni basate sulla Natura: criticità e opportunità per comuni e imprese

 diChiara Catalano e Chiara Cortinovis


 

 



  Tetto verde dell’edificio Biodiversity school and Gymnasium a Parigi @Fotografia di Chiara Catalano.



Il Regolamento Europeo sul Ripristino della Natura

Il Regolamento Europeo sul Ripristino della Natura (NRR) UE 2024/1991 è stato approvato il 24 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 18 agosto 2024.

 

Il NRR è uno dei pilastri cardine delle strategie sulla biodiversità UE e degli Stati Membri per il 2030, in sinergia con altre misure di tutela e salvaguardia degli ecosistemi previste dalle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Esso, infatti, stabilisce obblighi stringenti finalizzati a migliorare lo stato di tutti gli habitat (marini, terrestri, urbani, forestali e agricoli) che risultano degradati. Tali oblligi prevedono obiettivi e scadenze differenziati, tra cui misure di ripristino per almeno il 30% delle superfici degli habitat interessati entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050.

La necessità e l’urgenza del NRR, che obbliga gli Stati Membri a dotarsi di un Piano di Ripristino della Natura (PNR) vincolante e ambizioso, sono motivate da una valutazione di impatto secondo la quale gli strumenti vigenti non sono sufficienti ad invertire il progressivo degrado degli ecosistemi, la perdita di biodiversità, il consumo e l’erosione del suolo, nonché la mancata erogazione di servizi ecosistemici necessari per la resilienza climatica, la salute e il benessere umano. Inoltre, considerando che secondo l’allegato VI della valutazione d’impatto che accompagna il NRR, per ogni euro investito c’è un ritorno economico che varia dagli 8 ai 38 euro a seconda dell’habitat, i benefici complessivi derivanti dalle azioni di ripristino sono superiori ai costi. Per questo, oltre al capitale pubblico e in un’ottica di sviluppo economico sostenibile, è necessario promuovere strumenti finanziari innovativi volti ad attrarre investimenti privati nelle attività di conservazione e ripristino degli ecosistemi, così come proposto nella “Tabella di marcia verso i crediti della natura”.

Nonostante la posizione contraria di alcuni Stati Membri all’approvazione del NRR, entro il 1° settembre 2027 tutti dovranno dotarsi di un PNR definitivo, condiviso e approvato dalla Commissione Europea. Al fine di raggiungere questo obiettivo in maniera coordinata e convergente, sono state definite delle fasi attuative stabilite a livello europeo. Secondo questa agenda, il 1° settembre 2026 tutti gli Stati Membri avrebbero dovuto consegnare per via telematica la prima bozza del piano, ma soltanto sei hanno rispettato la scadenza (in ordine cronologico: Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Bulgaria e Irlanda). Ad oggi, 27 settembre 2026, hanno consegnato in ritardo soltanto Austria, Svezia e Italia, mentre gli altri 18 restano in sospeso.

L’applicazione del NRR è supportata da numerose pubblicazioni esplicative e piattaforme digitali curate dalla Commissione Europea, come la pagina “Nature Restoration Regulation Implementation” e il portale di riferimento per l’attuazione dei PNR integrato nella piattaforma digitale BISE (Biodiversity Information System for Europe). Quest’ultimo comprende un insieme completo di linee guida, note esplicative, dati e altra documentazione rilevante, nonché informazioni relative agli obiettivi e gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 del regolamento (Figure 1).

Sulla pagina del BISE si fa inoltre riferimento alla recente strategia della Commissione sulla gestione integrata del rischio di incendi. Anch’essa individua un ruolo per i PNR che dovrebbero diventare per gli Stati Membri lo strumento chiave per aumentare la resilienza agli incendi. L’intenzione è quella di gestire l’incendio non più solo nella fase emergenziale post-evento ma di integrare l’intero ciclo di gestione (prevenzione, preparazione, risposta e ripristino post-incendio) nell’attuazione delle misure di ripristino.

 

 


Figura 1 – Obiettivi previsti dal Regolamento Europeo sul Ripristino della Natura. In arancione gli articoli con i relativi obiettivi e i target trasversali, in verde quelli legati agli ambienti terrestri, in blu quelli legati agli ambienti marini e di acqua dolce (Infografica modificata da https://www.isprambiente.gov.it/it/ripristino-della-natura/il-pnr-negli-interventi).

L’omogeneità dei piani, che la Commissione Europea revisionerà il 1° marzo 2027, è assicurata dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/912 adottato il 19 maggio 2025 che definisce il formato armonizzato dei PNR. Tale atto fornisce agli Stati Membri un quadro metodologico comune per la pianificazione, l’attuazione e il monitoraggio delle misure di ripristino, garantendo coerenza, comparabilità e trasparenza nell’applicazione degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1991. Il formato include sezioni dedicate ai diversi ecosistemi (terrestri, forestali, agricoli, marini e urbani), alle misure previste, agli indicatori di monitoraggio, ai benefici attesi e agli aspetti finanziari, delineando una strategia nazionale di lungo periodo con orizzonte temporale fino al 2050.

Il Piano Nazionale di Ripristino italiano

In Italia, il coordinamento è affidato al MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), al MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) e all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Il MASE ha inoltre la supervisione del PNR ed è competente per l’applicazione degli articoli 4, 5, 6 (energia da fonti rinnovabili), 8, 9, 10 e 13 (Figura 1). Gli articoli 11 e 12 sono invece di competenza del MASAF.

L’ISPRA, in accordo con i ministeri e assumendo un ruolo di coordinamento tecnico e scientifico, ha il compito di predisporre il PNR integrando anche i risultati della consultazione pubblica, secondo il cronoprogramma in Figura 2.

 

 


Figura 2 – Cronoprogramma del percorso di approvazione del PNR italiano diviso in 3 fasi. In rosso la fase attiva al 27/09/2026. Immagine modificata dagli autori (fonti https://www.isprambiente.gov.it/it/ripristino-della-natura consultata il 07/09/2026 e https://partecipa.gov.it/processes/ConsultazionePianoRipristino).

Il processo ha consentito di raccogliere osservazioni, suggerimenti e contributi utili alla stesura e implementazione del PNR dal 23 aprile al 24 giugno attraverso tre strumenti complementari ovvero: 1) un questionario generale rivolto a tutti, 2) un questionario specifico rivolto ai portatori di interesse con una conoscenza approfondita sia su NRR che su argomenti specifici e 3) una scheda dedicata alle misure.

 

Inoltre, l’ISPRA ha il compito di redigere le linee guida di attuazione del piano in collaborazione con università ed enti di ricerca che metteranno a disposizione dati, innovazioni tecnologiche e strumenti avanzati per l’individuazione di buone pratiche, criteri e metodologie per il ripristino degli ecosistemi degradati. Un esempio è l’Nbs CataTool sviluppato dal National Biodiversity Future Center (NBFC): un catalogo digitale interattivo di Soluzioni basate sulla Natura (NbS) applicabili agli ecosistemi urbani, terrestri e marini nel contesto Euro-Mediterraneo, oltre che di casi studio realizzati in Italia. Questo strumento fornisce sia una guida solida e strutturata sulle tipologie di soluzioni adottabili nelle misure del PNR, sia un riferimento sugli indicatori da adottare per il monitoraggio.

 

Target, indicatori e misure in ambito urbano

Tra le indicazioni del NRR, quelle relative ai cosiddetti “ecosistemi urbani” (Art. 8) hanno stimolato un forte dibattito, sia a livello europeo sia nella loro traduzione a scala nazionale. Il NRR individua due target quantitativi che misurano: i) la disponibilità di spazi verdi, e ii) la copertura della volta arborea nelle aree urbane. Entrambi i target sono modulati su due orizzonti temporali: uno di breve-medio termine, al 2030, in cui si prescrive che non vi sia alcuna perdita netta rispetto al 2024, e uno di medio-lungo termine, a partire dal 2030, in cui ci si attende un incremento netto di entrambi gli indicatori. Da notare che l’indicatore relativo alla superficie degli spazi verdi è calcolato come totale su tutte le aree urbane individuate dai piani nazionali, mentre quello relativo alla copertura della volta arborea va monitorato individualmente in ciascuna area urbana.

 

Per raggiungere questi obiettivi, il PNR italiano, nella bozza messa a disposizione per la consultazione pubblica nell’estate del 2026, ha previsto una serie di misure formulate secondo due logiche differenti. Nella prima rientrano le misure trasversali proposte da ISPRA e valide per tutti i 2.761 comuni classificati dal PNR come ecosistemi urbani. Queste comprendono azioni di varia natura, alcune vincolanti, altre semplicemente di indirizzo e includono:

misure di salvaguardia (la traduzione della mappatura delle aree a verde e della volta arborea effettuata per il 2024 in un vincolo conformativo con destinazione a verde negli strumenti di pianificazione comunale vigente e il divieto della loro riduzione a meno di compensazioni preventive);

misure di regolazione generale (relative alla localizzazione delle misure di compensazione all’interno della stessa area urbana e all’entità degli oneri urbanistici usati per finanziare gli interventi di ripristino, la cui stima sarà effettuata annualmente da ISPRA sulla base del valore dei servizi ecosistemici persi a causa degli interventi di impermeabilizzazione e artificializzazione);

misure di pianificazione (con la redazione di piani urbani della natura comunali, censimenti delle aree dismesse, e l’aggiornamento di piani, regolamenti e procedure di valutazione ambientale con i nuovi target definiti dal PNR);

misure di monitoraggio (un sistema di rendicontazione annuale curato dall’ISPRA e basato su dati satellitari);

misure di ripristino compensativo e di incremento (azioni e strategie per incrementare la disponibilità di aree verdi e la copertura della volta arborea nelle aree urbane, come il rinverdimento delle infrastrutture lineari di trasporto, la depavimentazione di cortili scolastici, l’impiego di sistemi di drenaggio sostenibile).

Nella seconda logica, rientrano le misure proposte “bottom-up” dagli enti locali, che hanno risposto alla richiesta di contribuire alla bozza del piano indicando strategie e azioni già contenute nei loro piani e programmi. Tra queste si trovano programmi di forestazione, interventi di rinaturalizzazione e di recupero delle aree degradate, misure di gestione idrologico-idraulica e compensazioni ambientali che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi del NRR per le aree urbane.

Queste misure, così come le misure di ripristino proposte da ISPRA, sono, di fatto, NbS, cioè soluzioni che utilizzano consapevolmente i processi e le funzioni degli ecosistemi per produrre servizi ecosistemici, incrementando al contempo il benessere umano e la biodiversità. Nonostante le NbS siano citate esplicitamente solo nel preambolo del NRR, esse rappresentano, implicitamente, il cuore dell’art. 8, poiché consentono di giustificare i target di incremento del verde urbano in termini di benefici forniti, come il raffrescamento durante le ondate di calore, la riduzione del rischio di alluvioni urbane e l’aumento delle opportunità ricreative.

Da criticità a opportunità per i comuni e per le imprese

La fase di consultazione della bozza del PNR ha suscitato un ampio dibattito proprio attorno all’applicazione dell’art. 8 del NRR sugli ecosistemi urbani. Questo interesse non è casuale. Da un lato, le previsioni relative agli ecosistemi urbani sono quelle che toccano più direttamente gli enti locali e soprattutto i Comuni, con effetti diretti sugli strumenti di pianificazione vigenti e sulle previsioni in essi contenute, incluso il regime vincolistico. Dall’altro, è innegabile che l’interesse verso il tema della natura urbana sia cresciuto in modo significativo negli ultimi anni, anche grazie ad una maggiore consapevolezza dei benefici che essa genera, specialmente a fronte degli impatti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici.

In questo dibattito sono emerse le posizioni critiche dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e dell’ANCI(Associazione Nazionale Comuni Italiani), che ha individuato nel PNR una limitazione delle competenze di pianificazione degli enti locali. Ad esempio, questi ultimi propongono lo stralcio di diverse misure, tra cui quella che prevede che i Comuni si dotino di un Piano Urbano della Natura (PUN) – già introdotto con la Strategia Europa per la Biodiversità 2030 – per gestire e coordinare le strategie e le azioni sul verde urbano.

In questo dibattito sono emerse le posizioni critiche dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e dell’ANCI(Associazione Nazionale Comuni Italiani), che ha individuato nel PNR una limitazione delle competenze di pianificazione degli enti locali. Ad esempio, questi ultimi propongono lo stralcio di diverse misure, tra cui quella che prevede che i Comuni si dotino di un Piano Urbano della Natura (PUN) – già introdotto con la Strategia Europa per la Biodiversità 2030 – per gestire e coordinare le strategie e le azioni sul verde urbano.

Eppure, il PUN, che secondo i dettami europei può essere un piano a sé stante o integrato con altri strumenti di pianificazione urbana, potrebbe consentire di superare, almeno a scala locale, alcuni punti critici che caratterizzano il PNR. Tra questi, la presenza di soli indicatori di estensione (che non tengono conto né della fornitura di servizi ecosistemici né dei livelli di biodiversità e connettività del verde urbano), lo scarso raccordo con altri obiettivi e target (come quello sugli impollinatori all’art.11 o la recente comunicazione della Commissione Europea sulla gestione integrata degli incendi, in cui si propone di prestare particolare attenzione all’interfaccia urbano-forestale), la mancanza di un approccio chiaro per la prioritizzazione delle aree di intervento e l’uso quasi esclusivo di dati satellitari per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Come sottolineato dallo stesso PNR, la sua attuazione e la redazione dei Piani Urbani della Natura dovrebbero consentire ai Comuni “di far prevalere le ragioni della natura su quelle dell’uso del suolo a fini urbanistici e edilizi” e aiutarli “a dare precedenza a tutti gli interventi che non comportano riduzione delle aree non edificate”.

Allo stesso modo, come suggerito dalla lista di interventi contenuta nella bozza, le opere da realizzare saranno numerose. Il concetto di NbS dovrebbe suggerire che molte di queste azioni non sono un “lasciar fare alla natura”, ma prevedono un livello di “ingegnerizzazione” elevato che riguarda la loro progettazione di dettaglio, il dimensionamento delle aree, la scelta delle specie, ecc. In un settore come quello delle NbS, caratterizzato negli ultimi anni da significativi investimenti nella ricerca, si aprono per le imprese importanti opportunità di crescita, innovazione e aumento della competitività.

Se il PNR si tradurrà in città più resilienti ai cambiamenti climatici e più vivibili per i loro abitanti dipenderà in larga parte da come i Comuni e le imprese sapranno cogliere le opportunità offerte dall’implementazione di un regolamento europeo unico al mondo per visione strategica e ambizione.

 

 

Legge (n. 30/2022) per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (PPL)


                Il nostro Paese si caratterizza per la varietà e la bellezza del territorio e per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità che rappresentano una vera e propria miniera a disposizione del consumatore e del turista. I consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime e quello delle piccole produzioni locali (PPL) è una proposta che permette esclusivamente agli imprenditori agricoli e alle loro associazioni di trasformare alcuni prodotti primari ottenuti presso la propria azienda agricola.

Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le piccole produzioni, tipiche e di qualità, che caratterizzano alcuni ambiti territoriali e a cui sono spesso dedicate manifestazioni.

Le «PPL – piccole produzioni locali» sono molto apprezzate dal consumatore che ha la possibilità di testare un prodotto genuino, sotto casa.

Ora con la Legge 1° aprile 2022, n. 30, recante: «Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022 (in vigore da 23 aprile 2022) prevista la possibilità di valorizzare ulteriormente il prodotto della tradizione contadina locale tracciando un percorso semplice per la commercializzazione dei prodotti agricoli dal produttore primario al consumatore finale.

La Legge n. 30/2022, composta di 14 articoli, reca, come anticipato, disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

L’articolo 1 (Finalità e princìpi), indica, al comma 1, le finalità ed i principi ai quali è ispirata la Legge n. 30/2022. Nel corso dell’esame parlamentare, relativamente al principio della salubrità, è stato specificato come tale principio vada comunque inteso nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. Il comma 2, contiene la definizione di «PPL – piccole produzioni locali» ossia di quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda) destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue. Il comma 3 precisa che per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni i relativi prodotti provenienti dall’azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

L’articolo 2 (Ambito di applicazione), indica l’ambito soggettivo di applicazione della Legge, che comprende gli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici.

L’articolo 3 (Etichettatura), reca disposizioni in materia di etichettatura stabilendo, al comma 1 che i prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. La stessa disposizione chiarisce, inoltre, le indicazioni che possono essere riportate nelle etichette dei prodotti. Il comma 2 indica le disposizioni che si intendono fare salve in materia sia in ambito europeo che in ambito nazionale, mentre il comma 3 stabilisce che gli operatori provvedano alla conservazione della documentazione necessaria.

L’articolo 4 (Logo PPL), reca disposizioni in materia di logo «PPL – piccole produzioni locali». In particolare, il comma 1 demanda l’istituzione del suddetto logo ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Con tale decreto sono stabilite, tra l’altro, le condizioni e le modalità di attribuzione del logo (la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee), nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il comma 2 individua i diversi luoghi in cui è esposto il logo dei prodotti PPL, mentre il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate debbano dare attuazione al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 5 (Consumo immediato e vendita diretta), reca disposizioni in materia di consumo immediato e vendita diretta. In particolare, al comma 1, sono descritte le modalità ed i diversi luoghi nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore dei prodotti PPL nell’ambito della provincia in cui ha sede l’azienda o in quelle contermini, all’interno dello stesso territorio regionale. Il comma 2 prevede la facoltà – da parte dei comuni – di riservare spazi adeguati agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL nell’area destinata al mercato, mentre il comma 3 stabilisce che gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita.

L’articolo 6 (Requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature), reca disposizioni concernenti i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature.

L’articolo 7 (Semplificazione delle norme in materia di requisiti strutturali dei locali destinati alle attività), reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme sui requisiti strutturali dei locali destinati alle attività. Il comma 1, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

L’articolo 8 (Sezione internet per le piccole produzioni locali), istituisce, al comma 1, all’interno del sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un’apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL. Al comma 2, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscano, nell’ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell’aggiornamento della suddetta sezione internet, mentre al comma 3 è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 9 (Corsi di formazione), prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

Anche l’articolo 10 (Attività di controllo), recante disposizioni in materia di attività di controllo.

L’articolo 11 (Disposizioni applicative), reca una serie di disposizioni applicative. Nell’articolo chiarito che ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

L’articolo 12 (Sanzioni), recante norme in materia di sanzioni. Ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro colui che: violi le disposizioni di cui all’articolo 1, utilizzi un’etichettatura (art. 3) o il logo (art. 4) in assenza dei requisiti di cui all’art.1. Nel dettaglio, salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, o utilizzi l’etichettatura di cui all’articolo 3 o il logo di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all’articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. Nel caso del logo è prevista, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della licenza d’uso del logo per un periodo da uno a tre mesi; in caso di reiterazione è disposta la revoca della licenza d’uso del logo. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf è designato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’ articolo in esame.

L’articolo 13 (Clausola di invarianza finanziaria), reca le disposizioni finanziarie, statuendo che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 14 (Entrata in vigore) dispone infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (23 aprile 2022).

Link al testo della Legge 1° aprile 2022, n. 30, recante: «Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022 (in vigore da 23 aprile 2022)

mercoledì 21 ottobre 2026

Funghi Fest, Castelbuono celebra 20 anni di gusto e tradizioni con musica, arte e degustazioni

 


Nel fine settimana la ventesima edizione di uno degli appuntamenti autunnali più attesi delle Madonie e della Sicilia.

Tre giorni dedicati ai sapori dell’autunno, alle eccellenze gastronomiche del territorio, alla musica e alla cultura. Dal 23 al 25 ottobre Castelbuono torna a ospitare il Funghi Fest. La manifestazione, che ogni anno richiama nel suggestivo borgo madonita migliaia di visitatori e turisti, quest’anno spegne le sue prime venti candeline, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi della stagione autunnale in Sicilia.

Organizzata dall’Associazione Culturale Promomadonie Sicilia, la manifestazione propone un ricco calendario di iniziative che animeranno il centro storico di Castelbuono, trasformandolo in un grande palcoscenico a cielo aperto tra degustazioni, show cooking, spettacoli musicali, intrattenimento, arte e tradizioni. Protagonisti assoluti saranno naturalmente i funghi, ingrediente simbolo della cucina autunnale madonita, insieme alle numerose eccellenze agroalimentari del territorio.

“Il Funghi Fest è diventato negli anni un appuntamento capace di coniugare la valorizzazione delle nostre produzioni gastronomiche con la promozione turistica e culturale delle Madonie – dichiara Giovanni La Grua, presidente dell’Associazione Promomadonie Sicilia–. Anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori di tutte le età. Il nostro obiettivo è quello di far vivere Castelbuono attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni e la sua straordinaria capacità di accoglienza, creando occasioni di incontro e contribuendo a sostenere le attività economiche del territorio”.

Il programma prenderà il via venerdì 23 ottobre alle 17.30 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand espositivi e gastronomici, a seguire in piazza castello flash mob a cura della scuola di danza Arte in Movimento darà il via al fine settimana di festa. Sabato 24 ottobre, a partire dalle 10,00 riapriranno gli stand, mentre i visitatori potranno approfittare dell’occasione per scoprire il patrimonio culturale del borgo attraverso le mostre ospitate al Museo Civico e al Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo. Alle 12 e alle 18, in Piazza Castello, spazio alle degustazioni di piatti a base di funghi e delle eccellenze gastronomiche locali.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai più piccoli con il Karlotta Live Show, in programma alle ore 8 in Piazza Castello. Mentre alle 21,00 si terrà uno dei momenti più significativi della manifestazione: il Premio Internazionale della Cultura e del Gusto, con la consegna di riconoscimenti a personalità che si sono distinte in ambito nazionale e internazionale. A condurre la cerimonia sarà la giornalista Nadia La Malfa. Grande attesa per l’appuntamento musicale delle 22.30 con Tony Esposito, protagonista di uno spettacolo che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale da Pino Daniele alla world music, tra sonorità mediterranee, ritmi coinvolgenti e contaminazioni artistiche. La serata proseguirà con i dj set di EXES Hit Dance 90 e Sol Fuego.

Domenica 25 ottobre il Funghi Fest entrerà nel vivo già dalle prime ore del mattino. Dalle ore 9 alle 18, lungo Viale Castello, si svolgerà Artisti a Corte, mostra mercato d’arte curata dall’Associazione Pittamu di Castelbuono. Alle 10 riapriranno gli stand e, dalle 10.30, le vie del centro saranno animate dalla sfilata itinerante del gruppo Viginti Millys. Alle 12 torneranno le degustazioni in Piazza Castello, mentre nel pomeriggio la festa proseguirà con la sfilata della Sud Street Band, prevista alle 16 e con l’esibizione degli artisti di strada. Alle 18 nuovo appuntamento con le degustazioni e alle 18.30 in Piazza Castello, intrattenimento musicale con Adrian Band Celentano Tribute Show per accompagnare la conclusione della manifestazione.

“Il Funghi Fest rappresenta una straordinaria occasione di promozione per Castelbuono e per l’intero comprensorio madonita – sottolinea il sindaco Mario Cicero –. Manifestazioni come questa dimostrano quanto sia importante investire nella valorizzazione delle nostre identità, mettendo insieme gastronomia, cultura , tradizioni e accoglienza. Castelbuono possiede un patrimonio di bellezze, produzioni e professionalità che merita di essere conosciuto e apprezzato. Ringrazio l’associazione Promomadonie Sicilia e tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questa importante iniziativa”. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale PromoMadonie-Sicilia APS con il patrocinio del Comune di Castelbuono ed è promossa con il sostegno della Regione Siciliana. Questa iniziativa è finanziata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura. L’evento è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sicilia e mira, nello specifico, a promuovere il territorio e la ricchezza delle sue eccellenze enogastronomiche. Il Funghi Fest si conferma così non soltanto un festival dedicato alla gastronomia, ma anche un’occasione per scoprire Castelbuono, il suo centro storico, i monumenti, i musei e le tradizioni e le eccellenze di uno dei borghi più belli della Sicilia. Un fine settimana che punta a valorizzare il legame tra turismo, cultura ed enogastronomia, offrendo ai visitatori un’esperienza all’insegna dei sapori e dell’identità del territorio.

 

 









martedì 20 ottobre 2026

Una narrazione alternativa della realtà

Riceviamo e pubblichiamo , la crisi del settore agricolo ha radici lontane, ma è nel quotidiano che produce danni catastrofici 

Sembrerebbe un paradosso, ma le aziende che non utilizzano le risorse del PSR sono le meno indebitate, sia a breve che medio-lungo termine. 

  Analizzare l'Indice di Indebitamento (espresso generalmente dal rapporto  o ) del settore agricolo italiano dopo gli 

investimenti del PSR (particolarmente tramite la Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali") rivela un paradosso strutturale: il contributo a fondo perduto del PSR  ha aumentato l'esposizione debitoria e generato un forte effetto leva sul debito privato, accentuando le sperequazioni finanziarie fra Nord e Sud.

Si perché  il PSR cofinanzia generalmente dal 40% all'60% della spesa ammissibile, al netto dell’IVA,  il restante capitale deve essere anticipato o coperto dall'agricoltore attraverso l'autofinanziamento o il ricorso al credito bancario.

Un discorso a parte meriterebbero le azioni finanziate al 100%  per accrescere il capitale immateriale.

 


1. Mappa dell'Indebitamento Post-PSR: Differenze Regionali

Secondo i dati di contabilità agraria (RICA/CREA) e i report dell'Osservatorio Credito Agricolo di ISMEA, l'indice di indebitamento delle aziende che hanno partecipato ai bandi PSR si presenta profondamente variegato lungo la penisola:

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A. Nord Italia (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte)

  • Indice di Indebitamento Medio: 25% – 35%

 

  • Tipologia del debito: Debito bancario a medio-lungo termine (mutui ipotecari, leasing strumentale per macchinari 4.0 e impianti tecnologici).

 

  • Valutazione Economica: È un indebitamento "sano" e strutturato. Le aziende agricole del Nord utilizzano il PSR come co-finanziamento per progetti di espansione. A fronte di un aumento del debito, corrisponde un effettivo incremento del fatturato e della PLV, garantendo un indice di copertura finanziaria (DSCR) sostenibile. 

B. Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo)

  • Indice di Indebitamento Medio: 25% – 30%

 

  • Tipologia del debito: Debito misto, fortemente ancorato alle garanzie patrimoniali e fondiarie dell'azienda.

 

  • Valutazione Economica: Approccio conservativo. Le aziende investono importi proporzionati alla loro capacità di cassa, limitando il ricorso a prestiti rischiosi. L'impatto sui bilanci è stabile e il livello di insolvenza rimane tra i più bassi del settore. 

C. Mezzogiorno e Isole (Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Sardegna)

  • Indice di Indebitamento Medio: 35% – 55%+ (con picchi critici tra le micro-imprese)

 

  • Tipologia del debito: Debito sbilanciato a breve termine (scoperti di conto corrente, anticipi PAC, debito verso i fornitori di input come fertilizzanti e carburanti).

 

  • Valutazione Economica: È un indebitamento "patologico" e di liquidità. La combinazione tra i ritardi burocratici della Regione nell'erogazione dei saldi PSR e la mancanza di capitale proprio ha costretto gli agricoltori a indebitarsi a tassi elevati per "poter iniziare o completare i lavori". 

2. Il Meccanismo della "Trappola del Co-finanziamento" al Sud

Il motivo per cui gli investimenti PSR hanno peggiorato l'indice di indebitamento in molte regioni del Sud (es. Sicilia e Calabria) si riassume in tre fasi:

  1. Il Collo di Bottiglia Burocratico (Prequetamento): Per accedere al contributo del PSR, l'azienda deve rendicontare la spesa effettivamente sostenuta. I tempi della burocrazia   per l'istruttoria delle domande di pagamento variano spesso dai 12 ai 36 mesi. Per non perdere la graduatoria, l'agricoltore spalanca le linee di credito bancario a breve termine (molto costose).

 

  1. Il Rincaro dei Tassi d'Interesse: La stretta monetaria ed il rialzo dei tassi d'interesse da parte della BCE registrati negli ultimi anni hanno trasformato i prestiti ponte in un'idra finanziaria: gli interessi passivi hanno azzerato i benefici del contributo pubblico.

 

  1. Mancato Ritorno sulla PLV: A differenza del Nord, dove l'investimento produce subito un aumento di ricavi che ripaga la rata del mutuo, al Sud il prezzo della materia prima al campo è rimasto stagnante o in calo. L'agricoltore si ritrova quindi con:
    • Lo stesso fatturato di prima (o inferiore).

 

    • Un debito finanziario raddoppiato per coprire la quota non a fondo perduto del PSR e gli interessi di mora.

 

3. Sintesi degli Indicatori Finanziari Post-PSR

Indicatore Finanziario

Regioni Virtuose (Nord)

Regioni ad Alta Criticità (Mezzogiorno)

Composizione del Debito

> 70% Medio-Lungo Termine

> 60% Breve Termine / Esposizione Banche e Fornitori

Cost of Debt (Costo del Credito)

Più basso (grazie a maggiori garanzie e rating aziendali)

Più alto (maggior rischio percepito dagli istituti bancari)

Rapporto Oneri Finanziari / PLV

< 5% (Sostenibile)

> 15% - 28% (Insostenibile, prosciuga il Reddito Netto)

Tasso di Default/Insolvenza sui Progetti PSR

Molto Basso (< 2%)

In Aumento (con revoche dei contributi per impossibilità di concludere le opere)

Conclusioni

Il Piano di Sviluppo Rurale, concepito come strumento di modernizzazione, si è rivelato un arma a doppio taglio:


  • Nelle regioni strutturate ha funzionato da volano, portando a un indebitamento virtuosamente sostenuto dalla crescita dell'impresa.
  • Nelle regioni deboli la rigidità del sistema bancario e alla stasi dei prezzi agricoli, ha trasformato i contributi europei in una trappola di liquidità, portando molte aziende agricole a un indice di indebitamento critico e vicino alla soglia del dissesto finanziario.

La crisi raccontata da un imprenditore agricolo


 riceviamo e pubblichiamo un analisi  dettagliata  

di un imprenditore agricolo. 

1. Premessa

Il sistema agricolo siciliano presenta una struttura profondamente eterogenea, caratterizzata da una polarizzazione crescente tra un numero limitato di grandi imprese ad alta capacità finanziaria e una vasta platea di micro e piccole aziende familiari che costituiscono la base produttiva reale del territorio. Questa nota intende evidenziare, con dati e analisi, alcune criticità strutturali che incidono sull’equità degli aiuti e sulla capacità delle piccole aziende di accedere agli strumenti regionali, nazionali ed europei.



2. La composizione del tessuto agricolo siciliano

In Sicilia operano:

  • circa 40 aziende con fatturati superiori ai 5 milioni di euro, per un totale stimato di oltre 210 milioni di euro;

  • circa 60.000 aziende agricole iscritte all’UMA e alla Camera di Commercio, con partita IVA agricola, tutte sotto il milione di euro di fatturato e, nella maggior parte dei casi, sotto i 200.000 euro.

Queste 60.000 aziende rappresentano un universo di circa 250.000 persone, senza considerare l’indotto. Sono imprese familiari che producono cibo, cereali, uva, foraggi e beni primari, ma che incontrano difficoltà significative nell’accesso agli strumenti PAC, PSR, credito d’imposta e agevolazioni fiscali.

3. Il tema dell’aiuto carburante UMA

Ogni anno, da marzo a ottobre, l’UMA assegna in Sicilia circa 100 milioni di litri di gasolio agricolo. La misura di sostegno prevista dalla Regione ammonta a 20 milioni di euro, equivalenti a 0,20 euro per litro.

3.1 Impatto sulle grandi aziende

Una grande azienda vitivinicola con 600 ettari di vigneto riceve mediamente:

  • 600 ettari × 400 litri/ettaro = 240.000 litri di gasolio UMA

  • Aiuto regionale: 240.000 × 0,20 = 48.000 euro

Queste imprese, già beneficiarie di PSR, PAC, ZES, credito d’imposta e bandi con soglie elevate, ricevono un ulteriore sostegno senza necessità di partecipare a manifestazioni, iniziative o procedure complesse.

3.2 Impatto sulle piccole aziende

Una piccola azienda con 10 ettari di vigneto riceve:

  • 10 ettari × 400 litri/ettaro = 4.000 litri

Con l’aumento del prezzo del gasolio da 1,00 €/l (2025) a 1,50 €/l (2026), il costo aggiuntivo è:

  • 4.000 litri × 0,50 €/l = 2.000 euro di costi in più

L’aiuto regionale è:

  • 4.000 × 0,20 = 800 euro

Il sostegno copre dunque meno della metà dell’aumento dei costi, senza considerare che il prezzo del gasolio ha raggiunto punte di 1,70 €/l.

4. Accesso agli strumenti di sviluppo rurale

Le piccole aziende agricole siciliane incontrano ostacoli significativi nell’accesso ai bandi PSR e alle misure di sostegno:

  • soglia minima dei progetti PSR in Sicilia: 250.000 euro + IVA

  • soglia minima in Lombardia ed Emilia-Romagna: 25.000–50.000 euro

La soglia siciliana costituisce un muro di sbarramento che esclude di fatto la quasi totalità delle micro-aziende, prive della liquidità necessaria per anticipare investimenti o per sostenere le spese di progettazione.

Le piccole aziende, inoltre, acquistano spesso macchinari usati tramite scritture private, non potendo accedere a credito d’imposta, ZES o agevolazioni fiscali riservate a investimenti nuovi e certificati.

5. Questione di equità

L’attuale modello di distribuzione degli aiuti, basato su criteri uniformi, produce effetti diseguali. La Costituzione italiana stabilisce che la fiscalità debba essere proporzionale e progressiva: un principio che dovrebbe valere anche per la distribuzione degli aiuti pubblici.

L’analogia è chiara: dare lo stesso “scalino” di 2 metri a chi è alto 1 metro e a chi è alto 10 metri non produce equità. Il primo non vedrà mai l’orizzonte; il secondo lo vede già senza scalino.

6. Raccomandazioni politiche

Alla luce dei dati esposti, si ritiene opportuno valutare:

  1. Incremento della quota di aiuto carburante per le micro e piccole aziende, con riduzione proporzionale per le imprese con fatturati superiori a determinate soglie.

  2. Introduzione di misure parallele dedicate alle micro-aziende, con bandi specifici e soglie di accesso compatibili con la loro capacità finanziaria.

  3. Semplificazione amministrativa radicale, sfruttando strumenti digitali e intelligenza artificiale per la gestione automatizzata delle pratiche UMA, PAC e PSR.

  4. Alternanza programmata nell’accesso ai fondi PAC e PSR, garantendo cicli dedicati alle piccole aziende.

  5. Monitoraggio pubblico dei dati UMA, dei consumi, delle assegnazioni e degli aiuti, per assicurare trasparenza e valutazioni basate su evidenze.

7. Conclusioni

I dati disponibili mostrano che l’attuale modello di sostegno non risponde pienamente ai principi di equità e proporzionalità. Le micro e piccole aziende agricole siciliane — che rappresentano la spina dorsale del sistema produttivo regionale — risultano penalizzate da criteri uniformi che favoriscono, di fatto, le imprese con maggiore capacità finanziaria.

Una revisione delle politiche di sostegno, orientata alla progressività e alla differenziazione, appare necessaria per garantire pari opportunità, sostenibilità economica e tutela del tessuto agricolo diffuso che caratterizza la Sicilia.

 

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