ninosutera
La misura mira a dare attuazione al Sistema di Consulenza Aziendale (Farm Advisory System - FAS) istituito dal Regolamento (UE) n.1306/2013, ampliandone gli ambiti e la portata per quanto riguarda lo sviluppo rurale.
Nella programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, la misura sui servizi di consulenza, pur non essendo dotata di risorse finanziarie importanti, è tra quelle che hanno particolare rilevanza ai fini del conseguimento di diverse priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale. L’obiettivo della misura consiste nel promuovere l’utilizzo dei servizi di consulenza per migliorare la gestione sostenibile e la performance economica e ambientale delle aziende agricole e forestali e delle piccole e medie imprese (PMI) che operano nelle aree rurali, e nel sostenere la formazione e l’aggiornamento dei consulenti per aumentare la qualità e l’efficacia della consulenza offerta.
Rispetto
del principio di separatezza/incompatibilità
Rispetto
del principio di separatezza/incompatibilità Il rispetto del principio di
separatezza è un elemento di particolare rilievo in relazione all’attuazione
del sistema di consulenza aziendale. I criteri che garantiscono tale principio
sono riportati all’art. 3 del Decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 1259
dove, in termini generali, è stabilito che l’organismo di consulenza non può
svolgere alcuna funzione di controllo sull’erogazione di finanziamenti pubblici
in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e
regolarità delle predette erogazioni. Il medesimo articolo rimanda a una
successiva circolare ministeriale la definizione dei dettagli per gli elementi
di separatezza delle funzioni. 3 pubblicato in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2016
9 La circolare ministeriale (Mipaaf) a tal fine predisposta è la n. 2306 del
13.6.2016, recante “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter,
D.L. n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto interministeriale
3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto
allo svolgimento delle attività di consulenza”.
La circolare, nel dettagliare gli elementi che assicurino la separatezza delle funzioni di controllo rispetto alle attività di consulenza, ha precisato che tra le attività di controllo incompatibili con quelle di consulenza rientrano:
a) la gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai destinatari della consulenza, anche ai fini dell’aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo;
b) la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l’erogazione di contributi;
c) i controlli sui sistemi di certificazione di qualità come, ad esempio, il biologico o le produzioni disciplinate da DOC o da disciplinari di produzione integrata;
Inoltre, la circolare ha precisato che le attività di controllo considerate incompatibili non devono neppure essere svolte dai consulenti delle strutture accreditate
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