Il D.M. 9 novembre 2023 n. 622857 e il marchio collettivo
Il Decreto Ministeriale 9 novembre 2023 n. 622857 rappresenta una delle più significative innovazioni normative italiane nel campo della tutela della biodiversità agricola. Con questo provvedimento il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha introdotto il marchio collettivo figurativo “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”, con l’obiettivo di riconoscere, valorizzare e rendere visibile il ruolo strategico svolto dagli agricoltori e dagli allevatori custodi nella conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o erosione genetica.
Il decreto approva anche il regolamento d’uso del marchio, definendo condizioni, requisiti e modalità di utilizzo, inserendolo in un quadro normativo più ampio che pone al centro la salvaguardia del patrimonio agricolo e alimentare nazionale.
1. Il quadro normativo: la Legge 194/2015 e la biodiversità agricola
Il marchio nasce come attuazione della Legge 1° dicembre 2015 n. 194, che ha istituito il sistema nazionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Questa legge ha creato strumenti fondamentali, tra cui:
l’Anagrafe Nazionale della Biodiversità;
il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
la Rete Nazionale per la conservazione delle risorse genetiche;
il Portale nazionale dell’agrobiodiversità.
Tali strumenti consentono di individuare, registrare e monitorare varietà vegetali, razze animali e microrganismi locali minacciati, favorendo azioni coordinate di conservazione e valorizzazione.
In questo contesto il marchio collettivo diventa uno strumento di riconoscimento pubblico e istituzionale del lavoro svolto dai custodi della biodiversità.
2. Significato e finalità del marchio
Il marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità” è definito come marchio figurativo e non commerciale, destinato ai servizi agricoli e zootecnici legati alla conservazione delle risorse genetiche.
Le finalità principali possono essere sintetizzate in quattro dimensioni:
a) Riconoscimento istituzionale
Il marchio certifica il ruolo degli agricoltori e allevatori custodi come soggetti attivi nella tutela della biodiversità.
b) Valorizzazione economica e culturale
Rafforza la visibilità delle aziende impegnate nella conservazione di varietà e razze locali, aumentando la percezione del valore del loro lavoro.
c) Conservazione delle risorse genetiche
Sostiene la salvaguardia “in situ” e “on farm” di specie e varietà a rischio, mantenendole vive nei sistemi agricoli.
d) Comunicazione e sensibilizzazione
Favorisce la diffusione della cultura dell’agrobiodiversità tra cittadini, istituzioni e filiere agroalimentari.
Il decreto segna quindi una tappa strategica nella transizione verso modelli agricoli sostenibili e resilienti.
3. Chi sono gli agricoltori e allevatori custodi
Gli agricoltori e allevatori custodi sono imprenditori agricoli, singoli o associati, che si impegnano a conservare nelle proprie aziende le risorse genetiche locali di interesse agricolo e alimentare a rischio di estinzione o erosione genetica.
Il loro ruolo comprende:
conservazione di varietà tradizionali vegetali;
tutela di razze animali autoctone;
riproduzione e mantenimento delle popolazioni locali;
trasmissione delle conoscenze tradizionali;
presidio territoriale e prevenzione dell’abbandono rurale.
In questo senso i custodi non sono solo produttori ma veri presìdi culturali e ambientali, contribuendo alla resilienza dei territori e alla continuità delle tradizioni.
4. Modalità di utilizzo del marchio
L’uso del marchio è subordinato a una procedura precisa stabilita dal regolamento allegato al decreto. I passaggi principali includono:
iscrizione alla Rete Nazionale della Biodiversità;
dimostrazione dell’attività di conservazione in situ o on farm;
verifica dei requisiti da parte del Ministero;
autorizzazione formale all’utilizzo.
Il marchio deve sempre essere accompagnato dall’indicazione della specie, varietà o razza custodita e non può essere utilizzato su prodotti, etichette o packaging né integrato in denominazioni sociali o altri marchi.
Queste regole garantiscono l’autenticità del riconoscimento e ne evitano usi impropri o commercializzazioni distorte.
5. Entrata in vigore e prospettive
Il marchio è operativo dal 1° gennaio 2026, mentre ulteriori decreti definiranno le modalità di controllo e monitoraggio del suo utilizzo.
L’introduzione del marchio si inserisce nelle politiche europee e nazionali del Piano Strategico PAC 2023-2027, che attribuisce crescente importanza alla biodiversità agricola come fattore di sostenibilità, resilienza climatica e sicurezza alimentare.
6. Implicazioni strategiche per il sistema agricolo e territoriale
L’istituzione del marchio produce effetti che vanno oltre il riconoscimento simbolico.
Impatto agricolo
rafforza i sistemi sementieri locali;
incentiva la diversificazione produttiva;
sostiene l’agricoltura di piccola scala.
Impatto territoriale
contrasta l’abbandono rurale;
valorizza paesaggi agrari storici;
rafforza identità e filiere locali.
Impatto culturale
riconosce il sapere contadino;
collega biodiversità e patrimonio immateriale;
favorisce narrazioni territoriali (borghi, comunità, tradizioni).
In prospettiva, il marchio può diventare uno strumento di politiche territoriali integrate, dialogando con strategie come i sistemi del cibo locale, i biodistretti e le reti dei borghi.
7. Valore politico e simbolico del marchio
Il decreto introduce un cambio di paradigma: la biodiversità agricola non è più solo oggetto di tutela scientifica, ma diventa una responsabilità sociale diffusa.
Il marchio afferma che:
la conservazione può avvenire nelle aziende agricole;
i custodi sono soggetti di interesse pubblico;
la biodiversità è infrastruttura strategica del futuro.
In questa prospettiva il marchio rappresenta un ponte tra politiche agricole, ambiente, cultura e sviluppo locale.
Conclusione
Il D.M. 9 novembre 2023 n. 622857 istituisce uno strumento innovativo che riconosce formalmente il ruolo degli agricoltori e allevatori custodi come attori centrali nella salvaguardia dell’agrobiodiversità italiana.
Il marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità” non è soltanto un segno distintivo, ma un dispositivo di politica pubblica che:
valorizza chi conserva risorse genetiche locali;
rafforza la rete nazionale della biodiversità;
promuove modelli agricoli sostenibili;
contribuisce alla tutela del patrimonio culturale e territoriale.
Dal 2026 questo marchio potrà diventare uno dei simboli più rilevanti dell’agricoltura italiana orientata alla sostenibilità, alla sovranità alimentare e alla tutela delle identità locali, riconoscendo finalmente il valore dei custodi come protagonisti del futuro agricolo e dei territori rurali.
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