martedì 24 febbraio 2026

“Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”

 

Il D.M. 9 novembre 2023 n. 622857 e il marchio collettivo

Il Decreto Ministeriale 9 novembre 2023 n. 622857 rappresenta una delle più significative innovazioni normative italiane nel campo della tutela della biodiversità agricola. Con questo provvedimento il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha introdotto il marchio collettivo figurativo “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”, con l’obiettivo di riconoscere, valorizzare e rendere visibile il ruolo strategico svolto dagli agricoltori e dagli allevatori custodi nella conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o erosione genetica.  

Il decreto approva anche il regolamento d’uso del marchio, definendo condizioni, requisiti e modalità di utilizzo, inserendolo in un quadro normativo più ampio che pone al centro la salvaguardia del patrimonio agricolo e alimentare nazionale.  


1. Il quadro normativo: la Legge 194/2015 e la biodiversità agricola

Il marchio nasce come attuazione della Legge 1° dicembre 2015 n. 194, che ha istituito il sistema nazionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Questa legge ha creato strumenti fondamentali, tra cui:

  • l’Anagrafe Nazionale della Biodiversità;

  • il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

  • la Rete Nazionale per la conservazione delle risorse genetiche;

  • il Portale nazionale dell’agrobiodiversità.

Tali strumenti consentono di individuare, registrare e monitorare varietà vegetali, razze animali e microrganismi locali minacciati, favorendo azioni coordinate di conservazione e valorizzazione.  

In questo contesto il marchio collettivo diventa uno strumento di riconoscimento pubblico e istituzionale del lavoro svolto dai custodi della biodiversità.


2. Significato e finalità del marchio

Il marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità” è definito come marchio figurativo e non commerciale, destinato ai servizi agricoli e zootecnici legati alla conservazione delle risorse genetiche. 

Le finalità principali possono essere sintetizzate in quattro dimensioni:

a) Riconoscimento istituzionale

Il marchio certifica il ruolo degli agricoltori e allevatori custodi come soggetti attivi nella tutela della biodiversità.

b) Valorizzazione economica e culturale

Rafforza la visibilità delle aziende impegnate nella conservazione di varietà e razze locali, aumentando la percezione del valore del loro lavoro.

c) Conservazione delle risorse genetiche

Sostiene la salvaguardia “in situ” e “on farm” di specie e varietà a rischio, mantenendole vive nei sistemi agricoli.

d) Comunicazione e sensibilizzazione

Favorisce la diffusione della cultura dell’agrobiodiversità tra cittadini, istituzioni e filiere agroalimentari.

Il decreto segna quindi una tappa strategica nella transizione verso modelli agricoli sostenibili e resilienti. 


3. Chi sono gli agricoltori e allevatori custodi

Gli agricoltori e allevatori custodi sono imprenditori agricoli, singoli o associati, che si impegnano a conservare nelle proprie aziende le risorse genetiche locali di interesse agricolo e alimentare a rischio di estinzione o erosione genetica.  

Il loro ruolo comprende:

  • conservazione di varietà tradizionali vegetali;

  • tutela di razze animali autoctone;

  • riproduzione e mantenimento delle popolazioni locali;

  • trasmissione delle conoscenze tradizionali;

  • presidio territoriale e prevenzione dell’abbandono rurale.

In questo senso i custodi non sono solo produttori ma veri presìdi culturali e ambientali, contribuendo alla resilienza dei territori e alla continuità delle tradizioni.


4. Modalità di utilizzo del marchio

L’uso del marchio è subordinato a una procedura precisa stabilita dal regolamento allegato al decreto. I passaggi principali includono:

  • iscrizione alla Rete Nazionale della Biodiversità;

  • dimostrazione dell’attività di conservazione in situ o on farm;

  • verifica dei requisiti da parte del Ministero;

  • autorizzazione formale all’utilizzo.

Il marchio deve sempre essere accompagnato dall’indicazione della specie, varietà o razza custodita e non può essere utilizzato su prodotti, etichette o packaging né integrato in denominazioni sociali o altri marchi. 

Queste regole garantiscono l’autenticità del riconoscimento e ne evitano usi impropri o commercializzazioni distorte.


5. Entrata in vigore e prospettive

Il marchio è operativo dal 1° gennaio 2026, mentre ulteriori decreti definiranno le modalità di controllo e monitoraggio del suo utilizzo.  

L’introduzione del marchio si inserisce nelle politiche europee e nazionali del Piano Strategico PAC 2023-2027, che attribuisce crescente importanza alla biodiversità agricola come fattore di sostenibilità, resilienza climatica e sicurezza alimentare.


6. Implicazioni strategiche per il sistema agricolo e territoriale

L’istituzione del marchio produce effetti che vanno oltre il riconoscimento simbolico.

Impatto agricolo

  • rafforza i sistemi sementieri locali;

  • incentiva la diversificazione produttiva;

  • sostiene l’agricoltura di piccola scala.

Impatto territoriale

  • contrasta l’abbandono rurale;

  • valorizza paesaggi agrari storici;

  • rafforza identità e filiere locali.

Impatto culturale

  • riconosce il sapere contadino;

  • collega biodiversità e patrimonio immateriale;

  • favorisce narrazioni territoriali (borghi, comunità, tradizioni).

In prospettiva, il marchio può diventare uno strumento di politiche territoriali integrate, dialogando con strategie come i sistemi del cibo locale,   i biodistretti e le reti dei borghi.


7. Valore politico e simbolico del marchio

Il decreto introduce un cambio di paradigma: la biodiversità agricola non è più solo oggetto di tutela scientifica, ma diventa una responsabilità sociale diffusa.

Il marchio afferma che:

  • la conservazione può avvenire nelle aziende agricole;

  • i custodi sono soggetti di interesse pubblico;

  • la biodiversità è infrastruttura strategica del futuro.

In questa prospettiva il marchio rappresenta un ponte tra politiche agricole, ambiente, cultura e sviluppo locale.


Conclusione

Il D.M. 9 novembre 2023 n. 622857 istituisce uno strumento innovativo che riconosce formalmente il ruolo degli agricoltori e allevatori custodi come attori centrali nella salvaguardia dell’agrobiodiversità italiana.

Il marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità” non è soltanto un segno distintivo, ma un dispositivo di politica pubblica che:

  • valorizza chi conserva risorse genetiche locali;

  • rafforza la rete nazionale della biodiversità;

  • promuove modelli agricoli sostenibili;

  • contribuisce alla tutela del patrimonio culturale e territoriale.

Dal 2026 questo marchio potrà diventare uno dei simboli più rilevanti dell’agricoltura italiana orientata alla sostenibilità, alla sovranità alimentare e alla tutela delle identità locali, riconoscendo finalmente il valore dei custodi come protagonisti del futuro agricolo e dei territori rurali.

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