venerdì 13 giugno 2025

REGOLAMENTO (UE) 2024/3012 certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti

                       REGOLAMENTO (UE) 2024/3012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2024 che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti

                           NinoSutera

    Dopo un lungo iter, è stato emanato a fine novembre 2024 il Regolamento Europeo che stabilisce la terminologia e i metodi di calcolo per la certificazione volontaria degli assorbimenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio di questo elemento nei prodotti. Il Regolamento è uno strumento importante per il raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050 e riguarda tutte le attività antropiche, non solo quelle agricole. Allo stesso tempo le implicazioni per l’agricoltura europea, e per alcune filiere in particolare, sono di grande rilievo. Dal punto di vista terminologico, il Regolamento chiarisce che il carbonio biogenico comprende la biomassa vivente, la lettiera, il legno morto, la materia organica morta, i suoli minerali e i suoli organici elencati nell’allegato I del Reg. (UE) 2018/841.

Inoltre, per assorbimento permanente del carbonio si intendono le pratiche o i processi che catturano e immagazzinano carbonio biogenico per diversi secoli, mentre la carboniocoltura comprende le pratiche o i processi svolti per almeno cinque anni che determinano la cattura e lo stoccaggio temporaneo di carbonio (atmosferico o biogenico) in comparti di carbonio biogenici o la riduzione delle emissioni dal suolo. Infine, lo stoccaggio del carbonio nei prodotti comprende pratiche o processi che catturano e immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico per almeno 35 anni in prodotti di lunga durata. L’unità di misura è la tonnellata metrica di CO2 equivalente del beneficio netto di assorbimento permanente certificato del carbonio legato ad un’attività di assorbimento e verificata da un sistema di certificazione; pertanto, l’unità di riduzione delle emissioni dal suolo corrisponde ad una tonnellata metrica di CO2 equivalente in termini di riduzione certificata delle emissioni dal suolo generata dalla carboniocoltura e registrata da un sistema di certificazione. Per quanto riguarda il calcolo, il beneficio netto in termini di assorbimento temporaneo del carbonio è quantificato sottraendo le emissioni dirette ed indirette di gas a effetto serra durante l’intero ciclo di vita dell’attività dal totale degli assorbimenti ottenuti per effetto della attività stessa depurati del totale di carbonio assorbito nel contesto di riferimento (livello base). Proprio la determinazione del livello base, la cui scala geografica non è stata ancora definita, diventa quindi decisiva ai fini del calcolo dei benefici associati alle attività di rimozione del carbonio, ma su questo il legislatore non si è ancora pronunciato.  regolamento UE


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